Suppl. Ord. G.U. n. 161 del 14-07-09
LEGGE 7 luglio 2009 , n. 88 .
Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2008.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1. - (Delega al Governo per l’attuazione di direttive
comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate
negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada
nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la
materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché,
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all’attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso
il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora
il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle
direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n.
11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine
previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per
le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 2. - (Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le
amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di
organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un
migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di
delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le
infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un
danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate
nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o
all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella
presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni
di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della
presente legge, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti
all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali
o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme
necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa
copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i
fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non
comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto
delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute
fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i
diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le
direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche
degli stessi atti normativi.
Art. 3. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la
piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il
Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o
amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in
regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2.
La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai
sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.
I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di
cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8
dell’articolo 1.
Art. 4. - (Modifica all’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n.
11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli)
1.
All’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione
vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli,
mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».
Art. 5. - (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore
delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente
legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
2. I
testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.
Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore
non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in
modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.
Art. 6. - (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. -
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni) - 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell’Unione europea i
ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato
delle regioni, spettanti all’Italia in base all’articolo 263 del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma
1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie
regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14
titolari e 8 supplenti.
Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee
legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7
titolari e 9 supplenti.
3. La proposta di cui al presente articolo è
formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e
supplenti spettanti all’Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata
mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma»;
b) all’articolo 8,
comma 5, l’alinea è sostituito dal seguente: «Nell’ambito della relazione al
disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:»;
c) all’articolo 11-bis,
comma 1, le parole:
«per le quali la Commissione europea si è riservata di
adottare disposizioni di attuazione » sono sostituite dalle seguenti:
«che
conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di
attuazione »;
d) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis.
- (Parità di trattamento) - 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione
di norme e principi della Comunità europea e dell’Unione europea assicurano la
parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri
Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale
e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione
norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti
discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini
comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale ».
Capo II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHE'
PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 7. - (Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di
alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004, 882/2004 e 183/2005)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui all’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al
fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con la vigente normativa
in materia di alimenti e mangimi, nonché con i regolamenti (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
e n. 183/ 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e
successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia,
nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e
coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione
della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti
alimentari e dei mangimi, anche mediante l’abrogazione totale o parziale delle
vigenti disposizioni in materia;
b) rispetto della tutela degli interessi
relativi alla salute dell’uomo, degli animali e dei vegetali, dell’ambiente,
della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti,
garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle
imprese;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o
superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all’evoluzione produttiva
e commerciale delle imprese;
d) riformulazione, razionalizzazione e
graduazione dell’apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati
all’articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione
amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a
500.000 euro, deve tenere conto anche della dimensione dell’impresa e del
relativo fatturato, al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative
come deterrente effettivo;
e) conferma del principio della prescrizione «a
priori» preventiva rispetto all’accertamento ed alla contestazione o
notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;
f)
reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure
di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese, in conformità ai
criteri di flessibilità riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/ 2004;
g)
semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e
riconosci mento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in
conformità alle disposizioni comunitarie;
h) circolazione delle informazioni
tra le Amministrazioni;
i) razionalizzazione e coordinamento delle attività
degli organi di vigilanza e controllo nell’attuazione del Piano integrato di
controllo nazionale pluriennale di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n.
882/2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari;
l)
individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare, di requisiti
e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non
alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti
fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per l’effettuazione
dei relativi controlli sanitari ufficiali;
m) individuazione di adeguate
modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici
periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e
dei mangimi;
n) definizione delle modalità di coordinamento e delle procedure
di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni
coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorità di controllo
in materia di condizionalità della Politica agricola comune (PAC);
o)
programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa
rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in
questione.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il
Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le Amministrazioni statali
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le
risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che
modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva
93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE
relativa all’immissione sul mercato dei biocidi)
1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2007/
47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica
la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la
direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la
direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,
anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
2. Il decreto
legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24
febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina
comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare
incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore, assicurando:
a)
una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la
ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli
incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati,
da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b)
la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi
relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull’uomo
da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le
condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso
istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni
cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con
dispositivi medici;
c) la revisione delle norme sull’uso compassionevole dei
dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalità per
l’applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento
di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti
posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 e n. 46
del 1997;
d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi
medici, individuando, nell’ambito dei dispositivi per i quali è consentita la
pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione
ministeriale;
e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con
continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la
banca dati europea Eudamed;
f) la riformulazione delle norme a contenuto
sanzionatorio, prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni
previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.
3. Il Governo è
autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per
risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando:
a) la
coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i
dispositivi medici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE;
b) l’adeguamento
allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con
particolare riferimento alla sicurezza d’uso ed alle indicazioni cliniche dei
dispositivi medici in relazione all’intensità del campo magnetico statico
espresso in tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per
renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in
materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando
conseguentemente alle regioni e province autonome l’autorizzazione
all’installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole
apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale.
4.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
Art. 9. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione
della direttiva 2006/ 54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego
(rifusione), il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 10. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2008/ 50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere
adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di
inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia
di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente nel quadro del
riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l’attuazione dei
compiti definiti dalla legislazione comunitaria;
b) coordinare la disciplina
relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell’aria
ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli
impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
scopo di permettere l’attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e
gli interventi previsti da tali norme di settore;
c) introdurre una specifica
disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell’aria,
relativamente all’approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle
reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all’accreditamento dei
laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di
accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi
controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il
territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
d) in
considerazione della particolare situazione di inquinamento dell’aria presente
nella pianura padana, promuovere l’adozione di specifiche strategie di
intervento nell’area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra
le regioni che insistono sul predetto bacino;
e) al fine di unificare la
normativa nazionale in materia di qualità dell’aria ambiente, abrogare
espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE
del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile
1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000,
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché
le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, inerente la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell’aria.
2.
Ai fini dell’adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta
fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4.
Art. 11. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina in
materia di inquinamento acustico)
1. Al fine di garantire la piena
integrazione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella
direttiva 2002/49/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di
assicurare la coerenza e l’omogeneità della normativa di settore, il Governo è
delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di
determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all’articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di
attuazione.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e
revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento
all’armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n.
447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri
per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e
delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo comunitario in
materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.
3. I
decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti
legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su
di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per
l’esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4.
Contestualmente all’attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso
termine il Governo provvede all’adozione di tutti gli atti di sua competenza
previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento,
anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al
comma 1.
5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non
trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra
costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. L’articolo 10 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.
7. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 12. - (Modifica all’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine) 1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all’albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne` produrre vini Chianti DOCG».
Art. 13. - (Delega al Governo per il riordino e la revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
con le modalità di cui all’articolo 1, un decreto legislativo di riordino e
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle
definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante»
e di «immissione sul mercato», ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n.
2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b)
utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall’articolo
6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con
l’indicazione «concimi CE»;
c) individuazione delle misure ufficiali di
controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell’articolo 29,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni
da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività,
ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il
decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
3. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne` minori entrate a carico
della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate svolgono le attività
previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. - (Disposizioni sanzionatorie per l’applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
1. Ai sensi
dell’articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1º
settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante
versamento di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non è dovuto per
le superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1493/ 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
2. Se il
versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la
relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a
decorrere dal 1º luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.
3. Chiunque,
alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate
dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è
punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.
4. Chiunque
ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei
corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma
3.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi,
secondo le modalità previste all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008
della Commissione, del 27 giugno 2008.
6. Il termine entro il quale i
produttori comunicano, ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n.
555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
l’intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 31
maggio di ciascuna campagna.
7. Le facoltà previste dall’articolo 57 del
regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.
8. Il
produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non
ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti
dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o
frazione di ettaro di superficie.
9. La sanzione di cui al comma 8 si applica
a decorrere dai seguenti termini:
a) in caso di mancata presentazione del
contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla
diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei limiti delle loro competenze;
b) in caso di mancata osservanza
delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1º settembre dell’anno
civile considerato.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
11. Ai sensi dell’articolo
117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni
del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/ 2008, fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.
12. Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro
competenze.
13. Se i produttori non eseguono l’estirpazione delle viti, come
prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione
degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.
Art. 15. - (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l’attuazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di
assicurare la piena integrazione tra l’organizzazione comune del mercato del
vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e
modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste
dall’articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali
di cui all’articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi:
a) preservare e promuovere l’elevato livello qualitativo e di
riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione
geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore
vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di
contraffazione, usurpazione e imitazione;
d) perseguire il massimo
coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la
gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a
indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli
strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti
procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei
controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e
applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l’elevato
livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell’interesse dei produttori
e dei consumatori.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne` minori entrate a carico della finanza
pubblica.
Art. 16. - (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto
legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)
1. Alla legge 8 luglio 1997, n.
213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di
bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate
dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell’allegato XI-bis
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e
dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13
ottobre 2008»;
b) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal
seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello
stabilimento, che viola l’obbligo di identificazione e di classificazione di cui
all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000»;
c) il comma 2
dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«2. Il titolare dello stabilimento
che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto
dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche
agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è sog getto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000».
2.
All’articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1,
è inserito il seguente:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,
l’operatore o l’organizzazione, come definiti dall’articolo 12 del regolamento
(CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione
non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età
non superiore a dodici mesi un’etichetta recante le indicazioni obbligatorie,
previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e
dal punto IV dell’allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le
modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e
dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13
ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 euro a 12.000 euro».
Art. 17. - (Disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del
regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)
1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di bevande
spiritose, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è
abrogata.
2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare
nell’etichetta l’origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva
vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13
giugno 2002, e successive modificazioni.
3. I frantoi oleari e tutti i
soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva
vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della
documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 5, per
l’identificazione dell’origine del prodotto e per la verifica della conformità
alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento
(CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.
4. Ai controlli previsti dal
presente articolo provvede l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità
dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalità di attuazione del presente articolo e dell’articolo 23 del regio
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n.
562, e successive modificazioni.
6. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per
le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato
regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.
7. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 18. - (Modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n.
898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari
nel settore agricolo)
1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre
1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono
sostituite dalle seguenti: «del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «a lire sette milioni
settecentoquarantacinquemila » sono sostituite dalle seguenti: «ad euro
3.999,96»;
b) al comma 2, le parole: «del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo europeo
agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le
parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «detti Fondi».
Art. 19. - (Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva
2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte
conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione
umana)
1. L’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre
2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all’alimentazione umana, è abrogato.
Art. 20. - (Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2008/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008)
1.
All’elenco A allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in
medicina umana e veterinaria» sono soppresse.
2. Il decreto del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante
attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici
utilizzati in medicina umana e veterinaria, è abrogato.
Art. 21. - (Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento
della loro conformità)
1. Il comma 4 dell’articolo 13 del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun
apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l’indicazione del
modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della
persona responsabile dell’immissione sul mercato».
Art. 22. - (Modifiche al codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
1. Al codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 67, comma 6, le parole:
«conformemente alle
disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti:
«conformemente alle disposizioni di cui alla presente
sezione»;
b) l’articolo 144-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 144-bis.
- (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori) - 1. Il
Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria,
finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle
autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di
autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE)
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché
le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la
competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità
competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento
(CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte
III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei
beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al
consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio
elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) contratti
negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo
I, sezione I;
g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III,
capo I, sezione II;
h) contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo
I.
2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al
citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con
riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in
ambito nazionale.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il
Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza
che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di
collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di
cui all’articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli
utenti di cui all’articolo 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria
in materia di indicazione dei prezzi di cui all’articolo 17 del presente codice
e le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004
il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui
al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.
5. Le procedure
istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente
all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione
o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le
informazioni richieste, nell’ambito delle proprie competenze, dal Ministero
dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o
intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite
informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27,
comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del
Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a
infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del
citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali
scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente
attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili
sanzionatori, nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell’articolo 27.
9. Il Ministero
dello sviluppo economico designa l’ufficio unico di collegamento responsabile
dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».
2. Alle attività
e agli adempimenti di cui all’articolo 144-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche)
1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia
comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24
ottobre 2006, dopo l’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito
il seguente:
«Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
in aree pubbliche) - 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul
posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli
esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici
su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma
1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso
distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta
anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e
successive modificazioni ».
Art. 24. - (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)
1. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
«3. La
ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli
utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle
partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del
medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili
pagati ad azionisti di risparmio. L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per
cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma
3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della
ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via
definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio
fiscale dello Stato estero».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Fino all’emanazione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 3
dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239.
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 7, quarto comma,
la lettera f-quinquies) è sostituita dalla seguente:
«f-quinquies) le
prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui
alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all’articolo 40, commi 5 e
6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi
effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato
membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso
effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi
soggetto passivo d’imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si
riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità »;
b) l’articolo
13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Base imponibile) - 1. La base
imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita
dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore
secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti
all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o
al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i
corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall’indennizzo comunque
denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma
dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito
dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del
terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del
servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di
acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo
comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di
costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano
tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo
periodo del terzo comma dell’articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto
passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le
prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore normale dei beni e dei
servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni
vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della
cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della
temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni
imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del
diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche
per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile è
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da
società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto
soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale
l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5
dell’articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e
dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le
operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni
imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla
detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla
detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile è
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei
confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale
soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli
stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale
dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è
dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
4. Ai fini della
determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli
oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in
cui è stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno
antecedente più prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per
il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi
dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la
base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai
sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi
precedenti»;
c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. -
(Determinazione del valore normale) - 1. Per valore normale si intende l’intero
importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di
commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad
un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione
nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
2. Qualora non siano
accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore
normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei
beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di
servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi
medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera
d), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti
appositi criteri per l’individuazione del valore normale»;
d) all’articolo
17, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli obblighi relativi alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai
sensi dell’articolo 35-ter, ne` abbiano nominato un rappresentante fiscale ai
sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti
nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
La disposizione non si applica
relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell’articolo 7, quarto comma,
lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera
a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui
all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di
cui all’articolo 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti
non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi
residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero ovvero a stabili
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero, sono
adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
nell’esercizio di imprese, arti o professioni»;
e) all’articolo 38-ter, primo
comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti domiciliati e
residenti negli Stati membri dell’Unione europea, che non si siano identificati
direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter e che non abbiano nominato un
rappresentante ai sensi del secondo comma dell’articolo 17, assoggettati
all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno
effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e
relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9, nonché
delle operazioni indicate nell’articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e
settimo, e nell’articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e
nell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in
relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile
a norma dell’articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai
servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a
duecento euro»;
f) all’articolo 54, il terzo comma è sostituito dal
seguente:
«L’ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di
operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che
danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via
presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del
secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di
altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso ».
5. Il
primo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
«Per i redditi d’impresa
delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi
indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto
dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al comma 1
dell’articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni
del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli
elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo
certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo
comma dell’articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai
sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti
previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei
confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell’ufficio;
d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli
elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui
all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità
delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e
documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti
dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non
dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla
base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti».
6. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c), del presente articolo, è
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del
suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per la messa a
disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei
confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello
determinato a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al
dipendente e al netto dell’imposta sul valore aggiunto compresa in detto
importo.
7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 38:
1) dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
«4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa l’alcole, le bevande alcoliche, i
tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema
di distribuzione di gas naturale e l’energia elettrica, quali definiti dalle
disposizioni comunitarie in vigore»;
2) al comma 5, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati
nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente
indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui
all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione
dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente
decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare
complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e
al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del
presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa»;
b)
all’articolo 40:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le
disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di
trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad
accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso
dell’anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia
stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni
di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro
che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello
Stato»;
2) il comma 8 è abrogato;
3) il comma 9 è sostituito dal
seguente:
«9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 nonché le prestazioni di
servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le
prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti
passivi d’imposta in altro Stato membro»;
c) all’articolo 41, comma 1, la
lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le cessioni in base a cataloghi,
per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa,
spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato
membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di
beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La
disposizione non si applica altresì se l’ammontare delle cessioni effettuate in
altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in
quello in corso 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo
stabilito da questo Stato a norma dell’articolo 34 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l’opzione per
l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione
all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività
o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non
imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa
all’anno precedente, dal 1º gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal
momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso,
fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale è
esercitata; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione
annuale ed ha effetto dall’anno in corso»;
d) l’articolo 43 è sostituito dal
seguente:
«Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota) - 1. Per gli acquisti
intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni
di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per i beni soggetti ad accisa
concorre a formare la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta, se
assolta o esigibile in dipendenza dell’acquisto.
2. La base imponibile,
nell’ipotesi di cui all’articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta
dell’ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del
bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi,
le spese e gli oneri di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il
cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell’operazione
o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per le
introduzioni di cui all’articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui
all’articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo
di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli
acquisti intracomunitari di beni si applica l’aliquota relativa ai beni, secondo
le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
e) all’articolo 44, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, l’imposta è dovuta:
a)
per le cessioni di cui al comma 7 dell’articolo 38, dal cessionario designato
con l’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma
6;
b) per le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da
soggetti passivi d’imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo
nel territorio dello Stato»;
f) l’articolo 46 è sostituito dal
seguente:
«Art. 46. - (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) - 1.
La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e
integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in
euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base
imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare
dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati.
La
disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui
all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d’imposta nel
territorio dello Stato.
Se trattasi di acquisto intracomunitario senza
pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare
dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla
relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 e
per le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette
all’imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell’articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione
non imponibile o non soggetta all’imposta, con la specificazione della relativa
norma. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di
identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al
cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di
consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla
fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione
di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro,
acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2,
secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al
cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello
stesso quale debitore dell’imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se
trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai
sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato
membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo
stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a
cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera
b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4.
Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma
4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli
stessi; se la cessione non è effettuata nell’esercizio di imprese, arti e
professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra
documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto
intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o
committente delle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che
non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico
esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione anche del numero di
identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al
cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una
fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere
fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione
della fattura originaria »;
g) all’articolo 50, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, commi 1,
lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all’articolo 40, commi
4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei
cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione
agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza »;
h) all’articolo
50, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chi effettua acquisti
intracomunitari o commette le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5
e 6, soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio
numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni
intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto
nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e
professioni».
8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e al
comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
9. Le
altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si applicano a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2008
per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali
disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
10. Il Governo,
entro il termine di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente
legge, può adottare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed
integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di
effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di
imposta sul valore aggiunto.
11. Al fine di contrastare in Italia la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei
consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco
minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei
giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto
degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e
trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in
materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a)
scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi,
inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b)
concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d)
giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i
giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h)
lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi
di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi
degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni.
Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del
direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si
provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni
generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura,
della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di
acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della
relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, considerato
singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di
aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta
del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte,
nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del
predetto andamento.
13. L’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei
giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del
comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo
di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da
attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:
a) ai soggetti in
possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la
durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta
di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di
raccolta a distanza, ovvero entrambe.
14. L’esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino
alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per
la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi.
Su autorizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei
giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di
cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza
con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di
punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di
raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione
richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), è rilasciata
subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a)
esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza,
in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un fatturato
complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel
corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione
della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una
capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal
capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b),
comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché
rilascio all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia
bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo
non inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di
società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione
della relativa convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente,
degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e
professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al
comma 16, lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli
Stati dello Spazio economico europeo;
f) versamento all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata
della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed
amministrativa dell’attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,
più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11,
lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione
riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell’atto
d’obbligo di cui al comma 17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b),
che chiedono la concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la
gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all’esercizio e alla
raccolta a distanza, versano all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro
300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a
domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad
e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di
cui all’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11,
lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già
abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione
riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La
sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web,
implica altresì l’assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti
obblighi valevoli per l’intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su
richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza
dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) a e);
b)
comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni
variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere
da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all’area operativa del sito web del
concessionario dedicata all’offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a)
a f), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei
consumatori residenti in Italia dall’offerta dei giochi di cui al comma 11,
lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari
in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso
concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate
o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed
accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco,
l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché l’esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal
concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela
del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
g) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei
giochi di cui al comma 11, svolgimento dell’eventuale attività di
commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
h)
trasmissione al sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed
ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché,
utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedi mento
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da
identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal
giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del
sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
i)
messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato all’atto della sua richiesta, di tutti i
documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attività di
vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
l) consenso
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’accesso, nei tempi e
con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché,
ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali
dipendenti o incaricati;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità
dei giocatori.
18. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua
l’istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del
loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro
dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza
della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino
alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di
richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta
e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti,
stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15
non possono essere attestati nella forma dell’autocertificazione ovvero della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
In caso di decorso del
termine per l’istruttoria senza l’adozione di un provvedimento conclusivo
espresso da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei
giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica,
di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario.
Lo
schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è
predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano
senz’altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario
della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che
italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto
delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di
gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della
direttiva 2006/70/ CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;
c)
unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di
utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o
l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco
per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il
giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme
depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di
accredito direttamente connesse all’esercizio dei giochi oggetto di
concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al
giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un’ora dalla
certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che determina la vincita,
salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo
gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla
richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme
giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il
prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data
di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei
dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso
preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del
concessionario all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta
di quest’ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di
gioco;
l) devoluzione all’erario dell’intero saldo del conto di gioco decorsi
tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
20. Con provvedimento
del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i
contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere adeguati in
aumento ogni tre anni sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per
l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT.
21. L’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi
al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema
di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di
cui al comma 17, lettera e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai
sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono già
consentiti l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11,
sottoscrivono l’atto di integrazione della convenzione accessiva alla
concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da
11 a 26.
23. All’articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E` punito
altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e
raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito
o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque,
ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie
a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle
previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con
l’ammenda da euro 500 a euro 5.000».
24. Salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni
di cui ai commi 17 e 19, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
dispone:
a) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17,
lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonché delle disposizioni di cui al comma
19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non
ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui
l’inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la
revoca della concessione;
b) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino alla data in cui il
concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione,
e, nel caso in cui l’inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla
comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle
disposizioni di cui al comma 17, lettera m), la sospensione della concessione
per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime
disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo
inadempimento la revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo
inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l’Amministrazione
dispone la revoca della concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e
b) del comma 24 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato
prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo
inadempimento nell’arco di dodici mesi, è disposta la revoca della
concessione.
26. Con provvedimento del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito
progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la
data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da
11 a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner
tecnologico dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione
dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sono disciplinati i tornei
non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì
determinati l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al
torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione
al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli
organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa
località.
28. Nel rispetto dell’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita
con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49
del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’esercizio e la raccolta dei
tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di
concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al
comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e
le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
29. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma
29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l’anno
2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Al relativo onere
nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo,
valutate in 22 milioni di euro dall’anno 2009, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del presente articolo, al
netto dei costi sostenuti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici
occorrenti.
30. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
31. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
32. All’articolo 1, comma 287,
lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall’articolo
38, comma 2, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «venticinquemila» e
«settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila» e
«diciassettemilacinquecento ».
Art. 25. - (Modifica all’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207)
1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità,
all’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma
16-sexiesdecies è inserito il seguente:
«16-sexiesdecies.1. Al fine di
ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come
carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel
rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle
regioni confinanti con la stessa, un fondo per l’erogazione di contributi alle
persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per
autotrazione alla pompa. Il fondo è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009. Le modalità di erogazione e i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
39-ter, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
L’efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma è subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea ai
sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».
Art. 26. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/65/CE)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2007/ 65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
l’inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i
divieti previsti dall’articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva
89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;
b) per le
violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di
pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di
inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si
applica la sanzione di cui all’articolo 35, comma 2, del medesimo decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 27. - (Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2007/68/CE)
1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del
27 novembre 2007, che modifica l’allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l’inclusione di alcuni
ingredienti alimentari, all’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la sezione III è
sostituita dalla seguente:
«Sezione III Allergeni alimentari 1. Cereali
contenenti glutine (cioe` grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base
di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purché il processo subìto non
aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base
dal quale sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti
derivati, purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità
valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
c)
sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la
fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori
ed altre bevande alcoliche.
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e
prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di
pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b)
gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel
vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati,
tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il
processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per
il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali
(E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale,
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati
da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo
vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e
prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per
la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per
liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattitolo.
8. Frutta a guscio,
cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni
(Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya
illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa),
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti
derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o
di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande
alcoliche.
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti
derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e
solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come
SO2.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti
derivati»;
b) la sezione IV è abrogata.
2. E` autorizzata la
commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari,
conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114,
immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.
3. All’articolo
29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-bis. Le modifiche della sezione III dell’Allegato 2, rese
necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta».
4. Sono abrogati l’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, ed il secondo periodo del comma 2- bis
dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni.
Art. 28. - (Delega al Governo per la modifica della disciplina in
materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti
affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, un decreto legislativo al
fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli
estratti alimentari e dei prodotti affini.
2. Il Governo è autorizzato ad
apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n.
567.
Art. 29. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione
della direttiva 2007/23/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 1 e 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di
gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l’accertamento della
conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva
medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici
destinati ad organismi diversi;
b) armonizzare le norme di recepimento con le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di
prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli
esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;
c) assicurare la produzione,
l’uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli
pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di
pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti
scaduti;
d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici
pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante
l’adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei
prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità
amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela
della salute ed incolumità pubblica;
e) prevedere specifiche licenze e
modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di
ricerca, sviluppo e prova;
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle
esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi
nell’acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere
dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;
g)
determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al
controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche
di conformità, assicurandone l’alta competenza e l’indipendenza dei
componenti;
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della
legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l’introduzione
di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le
contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla
legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a
tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell’incolumità delle
persone e della protezione ambientale.
2. Dall’attuazione della delega di cui
al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di
cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o
rimborso spese.
Art. 30. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un
sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso
civile)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2008/ 43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere
che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione
dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla
fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario,
trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli
esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal
Ministero dell’interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante
procedure automatizzate;
b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato
civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a
quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;
c) prevedere
l’introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2
ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al di vieto di detenzione e di
introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di
identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l’introduzione
di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione
nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.
2. Dall’attuazione
della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 31. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’esercizio di
alcuni diritti degli azionisti di società quotate)
1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2007/
36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa
all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,
in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definire l’ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva
2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, escludendo
da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati,
e le società cooperative;
b) individuare le norme di recepimento della
direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo
applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura
rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con
diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante;
c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la
pubblicazione dell’avviso di convocazione e la data di svolgimento
dell’assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell’interesse a un’adeguata
informativa degli azionisti e dell’esigenza di una tempestiva convocazione
dell’assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario
coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della
direttiva 2007/36/CE;
d) adeguare la disciplina del contenuto dell’avviso di
convocazione a quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva
2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne
l’effettiva diffusione nell’Unione europea, tenendo conto degli oneri
amministrativi a carico della società emittente;
e) adeguare la disciplina
del diritto dei soci di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea di cui
all’articolo 126-bis del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/ 36/CE, non
avvalendosi dell’opzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e
confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del
quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dal citato articolo
126-bis, comma 3;
f) adeguare la disciplina della legittimazione
all’intervento in assemblea e all’esercizio del voto a quanto previsto
dall’articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche
ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all’esercizio dei
diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché
in materia di disciplina dell’assemblea, di impugnazione delle delibere
assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle
disposizioni normative in materia di gestione accentrata e
dematerializzazione;
g) individuare la data di registrazione tenendo conto
dell’interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine
azionaria e ad agevolare la partecipazione all’assemblea, anche tramite un
rappresentante, dell’azionista, nonché dell’esigenza di adeguata organizzazione
della riunione assembleare;
h) al fine di agevolare l’esercizio dei diritti
sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro
dei soci, valutando altresì l’introduzione di un meccanismo di identificazione
degli azionisti, per il tramite degli intermediari;
i) disciplinare il
diritto dell’azionista di porre domande connesse all’ordine del giorno prima
dell’assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria
alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare,
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
2007/36/CE;
l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al
fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l’esercizio del voto
per delega, adeguandola altresì all’articolo 10 della direttiva 2007/36/CE,
avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo
4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto
dall’articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;
m)
identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il
rappresentante e l’azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui
all’articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/
CE;
n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle
deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della
rappresentanza in assemblea in attuazione della delega di cui al presente
articolo e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;
o)
disciplinare, ove necessario, l’esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti
sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/ 36/CE;
p) eventualmente
prevedere i poteri regolamentari necessari per l’attuazione delle norme emanate
ai sensi della delega di cui al presente articolo;
q) prevedere per la
violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a
euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall’esercizio della
delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 32. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e abrogazione della
direttiva 97/5/CE)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi
per l’attuazione della direttiva 2007/ 64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e
2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definire il quadro giuridico per la
realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il
principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;
b) favorire la
riduzione dell’uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare
l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e
locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà
provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente;
c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei
fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate
in altri Paesi dell’Unione europea e della necessità di preservare la posizione
competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
d) favorire lo
sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
e) istituire
la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi
di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di
emissione di moneta elettronica;
f) individuare nella Banca d’Italia
l’autorità competente ad autorizzare l’avvio dell’esercizio dell’attività e a
esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a
verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per
l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
g) individuare nella Banca
d’Italia l’autorità competente a specificare le regole che disciplinano
l’accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità
concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di
pagamento;
h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai
prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali
servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in
relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto
concluso e al valore dello strumento di pagamento;
i) recepire i divieti per
i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti
di detti servizi per l’esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla
direttiva;
l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità
tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione di
un’operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento
nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;
m) prevedere
procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di
pagamento;
n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle
controversie relative all’utilizzazione di servizi di pagamento;
o) prevedere
disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a
prestare i servizi di pagamento di cui all’allegato alla direttiva 2007/64/CE
conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore
del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile
2011;
p) individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente a emanare la
normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di
attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;
q)
introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;
r) prevedere per
la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a
euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall’esercizio della
delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 33. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa
ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e
previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti
operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione
della direttiva 2008/ 48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno
ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e
integrazioni, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del
contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/ 48/CE ad altre
tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe
esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del
finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle
disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti
diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un’adeguata reazione a
fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle
sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall’articolo 144 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,
e dall’articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive
modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative,
il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con
le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi
disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire
il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela
del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993;
d) rimodulare la disciplina delle attività e dei
soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all’articolo 155
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei
seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1)
rideterminare i requisiti per l’iscrizione al fine di consentire l’operatività
nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e
correttezza dell’iniziativa imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di
controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte
dall’intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei
procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento
alla Banca d’Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali,
tra l’altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di
sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
e)
rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996,
n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:
1) assicurare la trasparenza
dell’operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali,
prevedendo l’innalzamento dei requisiti professionali;
2) istituire un
organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e
statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti
nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, scelti tra le
categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle
banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi
dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo
sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, che, in caso di grave
inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro
dell’economia e delle finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, siano determinate le modalità di
funzionamento dell’organismo di cui al numero 2) e sia individuata la
disciplina: dei poteri dell’organismo e delle sue eventuali articolazioni
territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di
gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e
sanzionatori;
dell’iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli
agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità;
della
determinazione e riscossione, da parte dell’organismo o delle sue eventuali
articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti
e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento dell’attività; delle modalità di tenuta della documentazione
concernente l’attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività
finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali
soggetti;
4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d’Italia possa prescrivere
specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e
agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché
l’applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi
usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall’articolo
1815 del codice civile;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la
sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie,
prevedendo che l’organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla
gestione degli elenchi e la Banca d’Italia per quelli relativi alle violazioni
delle disposizioni di cui al numero 4);
6) individuare cause di
incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al
fine di assicurare la professionalità e l’autonomia dell’operatività;
7)
prescrivere l’obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità
civile per danni arrecati nell’esercizio delle attività di pertinenza;
8)
prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi
elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria già abilitati,
purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;
9) per i
mediatori creditizi prevedere l’obbligo di indipendenza da banche e intermediari
e l’obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l’esercizio
dell’attività;
introdurre ulteriori forme di controllo per le società di
mediazione creditizia di maggiori dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in
attività finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro
operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;
f) coordinare il
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre
disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore,
definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase
precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di
offerta congiunta di più prodotti, dell’obbligatorietà o facoltatività degli
stessi.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 34. - (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di
modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)
1. Al decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1
dell’articolo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis)
medicinale per terapia avanzata:
un prodotto quale definito all’articolo 2
del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;
b) al comma 1
dell’articolo 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) a
qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE)
n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità
e utilizzato in un ospedale, sotto l’esclusiva responsabilità professionale di
un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto
specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti
è autorizzata dall’AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità
nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di
qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a
livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i
quali è richiesta l’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n.
726/2004»;
c) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«1.
Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza
aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a
norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento
(CE) n. 1394/2007»;
d) al comma 5 dell’articolo 119, le
parole:
«farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un’autorizzazione
alla produzione di medicinali» sono soppresse.
Art. 35. - (Termine del procedimento di cui all’articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825)
1. All’articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Il termine per la conclusione del procedimento di cui al
presente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della
richiesta».
2. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è
abrogato.
3. Il nuovo termine di cui all’articolo 2, terzo comma, della legge
13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova
applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al
dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 36. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che
modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi)
1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/
51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e
della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la definizione delle armi da
fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché
delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione
acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi,
individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;
b)
adeguare la disciplina relativa all’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi
comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni
della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle
armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1º luglio 1969, di cui alla
legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco,
delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;
c)
razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da
fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero
dell’interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della
pronta tracciabilità e del controllo sull’uso delle stesse, anche mediante il
rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla
ricarica delle munizioni;
d) prevedere la graduale sostituzione dei registri
cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell’attività di annotazione
delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di
pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo
l’interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero
dell’interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni
dalla data dell’annotazione stessa;
e) prevedere il controllo dell’immissione
sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché
procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;
f) prevedere
speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi
semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell’autorizzazione per
la loro detenzione;
g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e
tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di
raccolta ai fini culturali e collezionistici;
h) determinare le procedure,
ordinarie e speciali, per l’acquisizione e la detenzione delle armi, anche
attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli
interessati all’acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare
pericoli per gli stessi, nonché per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo
a tal fine un’idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e
anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario
nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine, utili a prevenire possibili
abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;
i) adeguare la
disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d’arma da
fuoco;
l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate
nell’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l’esercizio
delle attività di intermediazione delle armi e per l’effettuazione delle singole
operazioni;
m) prevedere specifiche norme che disciplinino l’utilizzazione,
il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne
furti o smarrimenti;
n) prevedere l’introduzione di sanzioni penali, nei
limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile
1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale
di attuazione della direttiva 2008/51/CE.
2. Dall’attuazione della delega di
cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Agli adempimenti derivanti dall’esercizio della delega
di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 37. - (Disposizioni relative all’attuazione dei regolamenti (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda
la commercializzazione delle uova, nonché delle direttive 1999/74/ CE del
Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline
ovaiole)
1. Qualora i centri d’imballaggio delle uova, definiti
all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno
2008, non soddisfino più le condizioni previste dall’articolo 5 del medesimo
regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della
sospensione dell’autorizzazione.
2. In caso d’inosservanza delle disposizioni
contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto
non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 300 a
euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:
1)
effettui l’imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in
categorie di qualità e di peso;
2) svolga l’attività di raccoglitore, oppure
produca o commercializzi uova;
b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di
coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di
altre specie;
c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che
omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per
almeno dodici mesi, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/ 2008,
le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento,
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;
d) da
euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei
raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di
appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall’avvenimento, le
variazioni tecniche, societarie o d’indirizzo e la cessazione
dell’attività;
e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei
titolari dei centri d’imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli
14 e 16, relativi rispettivamente all’utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla
vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti
articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:
1) articoli 2 e 4, relativi alle
caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed
ai criteri di classificazione delle uova;
2) articolo 5, relativo alla
dotazione di attrezzature dei centri d’imballaggio;
3) articoli 6 e 11,
relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla
stampigliatura degli imballaggi e delle uova;
4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e
18, relativi all’etichettatura degli imballaggi e delle uova;
f) da euro 750
a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli
8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura
delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari,
all’indicazione della durata minima ed al reimballaggio;
g) da euro 200 a
euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture
obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto
agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
297 del 22 dicembre 2007, relativi all’uso di diciture facoltative;
h) da
euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d’imballaggio e dei
produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice
del produttore, di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all’articolo 9 del regolamento (CE) n.
589/2008, nonché all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo
all’indicazione del tipo di alimentazione.
3. Per le sanzioni di cui al comma
2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce
irregolare è superiore alle 50.000 uova.
4. In caso di reiterazione della
violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla
metà.
5. Per l’applicazione delle sanzioni si applica il procedimento
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Nel caso di partite di uova
commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria e nazionale, l’Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui
all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la
partita stessa non è in regola.
7. Con apposito accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite,
nell’ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l’attività di
controllo ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi
2, 3 e 4.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
esercita il controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente
articolo tramite l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l’Autorità competente, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.
9. Al
fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del Consiglio, del 19
luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, concernenti la
protezione delle galline ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore
nazionale della produzione di uova, in conformità ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree
conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di allevamento che
adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione
delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o
all’aperto), come indicato dalla direttiva 1999/74/CE sul benessere degli
animali;
b) priorità agli interventi di riconversione, delocalizzazione o
acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta
disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di
benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE;
c) realizzazione di
filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo
produttivo:
allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e
distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti);
d) priorità
per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime di
provenienza esclusivamente nazionale;
e) priorità per la realizzazione di
filiere integrate per la produzione di uova e ovoprodotti biologici;
f)
interventi per l’acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture
di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione;
g) interventi
per l’ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e
produzione di ovoprodotti;
h) interventi per la promozione e la
commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri;
i)
interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in
collaborazione con università e centri di ricerca;
l) interventi per il
trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di
energia.
10. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n.
267, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti) - 1.
La realizzazione e l’adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione
delle gabbie di cui al numero 1 dell’allegato C, possono avvenire con il ricorso
alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e
sottoscritti ai sensi del comma 203 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di
distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
1º agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre
2003».
11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 38. - (Controlli della Commissione europea, a tutela della
concorrenza, in locali non societari)
1. Nei casi di accertamenti
disposti dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1/ 2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del
Trattato CE, l’esecuzione delle decisioni è autorizzata dal procuratore della
Repubblica, che provvede in conformità all’articolo 21, paragrafo 3, del
regolamento.
Art. 39. - (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa
C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
1. Al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 90, il comma 11 è sostituito dal
seguente:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori
privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e
comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione
dei lavori »;
b) all’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
«b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 90, comma 1».
Art. 40. - (Disposizioni per l’accreditamento dei laboratori di
autocontrollo del settore alimentare)
1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano ai:
a) laboratori non annessi alle imprese
alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo
per le imprese alimentari;
b) laboratori annessi alle imprese alimentari che
effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altre imprese
alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
2. I laboratori di cui
al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come «laboratori», devono
essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole
prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e
operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
3. Con apposito
accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nell’ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalità
operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei
laboratori, nonché modalità uniformi per l’effettuazione delle verifiche
ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai
requisiti di cui al comma 2.
4. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri ne` minori entrate a carico della finanza
pubblica.
5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento,
alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all’elenco dei
laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di
versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del
costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 41. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno)
1. Nella predisposizione
dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2006/ 123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con
competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e con gli
altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2, anche i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché
assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di
accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;
b)
promuovere l’elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in
particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro
caratteristiche specifiche;
c) prevedere che le disposizioni dei decreti
legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi
dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di
servizi, anche dall’articolo 17 della direttiva;
d) definire puntualmente
l’ambito oggettivo di applicazione;
e) semplificare i procedimenti
amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli
uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi
autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 9 della direttiva
e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto
legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività
rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio
di un atto autorizzatorio esplicito;
f) garantire che, laddove consentiti
dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti
eventualmente previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio
della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e
parità di trattamento;
g) garantire la libera circolazione dei servizi
forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti
relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati
da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela
dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di
proporzionalità;
h) prevedere che l’autorizzazione all’accesso o
all’esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio
nazionale.
Limitazioni territoriali dell’efficacia dell’autorizzazione
possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse
generale;
i) ferma restando l’applicazione del principio di prevalenza di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai
sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario
nazionale dell’individuazione delle figure professionali con i relativi profili
ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi
rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti
compatibili con la direttiva medesima e necessari per l’accesso alla relativa
attività e per il suo esercizio;
l) prevedere che lo svolgimento di tutte le
procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per
il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i
prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio
nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al
riguardo dall’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente
coordinamento fra le relative disposizioni;
m) prevedere che le procedure e
le formalità per l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi possano
essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via
elettronica;
n) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego
non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la
rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;
o)
prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati
membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei
prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via
elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione
europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo
scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative
promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative
all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti
nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla
competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto
dei presupposti stabiliti dalla direttiva;
p) prevedere che, relativamente
alle materie di competenza regionale, le norme per l’adeguamento, il
coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti
l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi
siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in
conformità all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di
inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui
all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
q) prevedere che tutte
le disposizioni di attuazione della direttiva nell’ambito dell’ordinamento
nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l’esercizio della libertà di
stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e
49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la
crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio
nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli
oneri amministrativi per l’accesso ad una attività di servizi e per il suo
esercizio;
4) l’effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
r)
prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano
emanate in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
1)
salvaguardia dell’unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza,
dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa e chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
2) semplificazione, accorpamento,
accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;
3)
agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le
informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7,
21 e 22 della direttiva;
4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di
informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante
utilizzo di sistemi telematici;
s) garantire l’applicazione della normativa
legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la
prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore
previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri
a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali
danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni
all’ambiente;
t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un’effettiva
applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani,
rispetto a quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea, ed evitare
effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché
eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni
all’ambiente.
2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro
il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché
ai principi e criteri di cui al comma 1.
3. Dai provvedimenti attuativi del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 42. - (Disposizioni in materia di recepimento della direttiva
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che
modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
di pubblicità di taluni tipi di società)
1. All’articolo 2250 del
codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Gli atti delle
società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del
presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono
essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in
altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un
esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana,
quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere
opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri
che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le
società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico
destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso
pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al
primo, secondo, terzo e quarto comma».
2. All’articolo 2630, primo comma, del
codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le
seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella
rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo,
terzo e quarto comma,».
Art. 43. - (Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante
misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale)
1. Il comma 2 dell’articolo 2-ter del decreto- legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210, è abrogato.
Art. 44. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/ CEE del Consiglio per quanto riguarda
il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, uno o più
decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/
665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento
dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del
Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
2. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono
essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle medesime
procedure di cui al citato comma 1.
3. Ai fini della delega di cui al
presente articolo, per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli
articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o
nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica
nell’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri
direttivi generali di cui all’articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni
elencate nel presente articolo e comunque a quanto necessario per rendere il
quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle
direttive 89/ 665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE,
previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già
vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e
nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema
processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi di effettività
della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;
b)
assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancorché non
rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/ CEE e 92/13/CEE, come
modificate dalla direttiva 2007/66/CE;
c) assicurare il coordinamento con il
vigente sistema processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie;
d)
recepire integralmente l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e
l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/ 13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante,
tempestivamente informata dell’imminente proposizione di un ricorso
giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci
valutando se intervenire o meno in autotutela;
e) recepire gli articoli 2-bis
e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter,
lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e
prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati
del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in
corso di procedura;
f) recepire l’articolo 2, paragrafo 6, e l’articolo
2-quater della direttiva 89/665/ CEE, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, ultimo
capoverso, e l’articolo 2-quater della direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:
1) che i provvedimenti delle
procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta
giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla pubblicazione;
2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le
esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con
l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle
procedure di affidamento sono impugnati con l’aggiudicazione definitiva, fatta
comunque salva l’eventuale riunione dei procedimenti;
3) che il rito
processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerità
e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con
razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso,
costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
4) che
tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice hanno forma
sintetica;
5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di
affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se ciò non
ostacoli le esigenze di celere definizione;
g) recepire l’articolo 2,
paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l’articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis,
della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE,
prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di
proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di
aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare e
rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia
territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d’ufficio prima di
ogni altra questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera
fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla
pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro
i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera
di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare;
3) il termine per
l’impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua
comunicazione o dall’eventuale notifica, se anteriore;
h) recepire gli
articoli 2, paragrafo 7, 2- quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 89/
665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della
direttiva 92/13/ CEE, come modificati dalla direttiva 2007/ 66/CE, nell’ambito
di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:
1)
prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all’articolo 2-
quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE e
all’articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva
92/13/CEE, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice
che annulla l’aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli
interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o
limitata alle prestazioni da eseguire;
2) nel caso di cui all’articolo
2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e all’articolo 2-sexies,
paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla
l’aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi
coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa
decorrenza, e sanzioni alternative;
3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e
2), lasciare al giudice che annulla l’aggiudicazione la scelta, in funzione del
bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di
effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente
del danno subìto e comprovato;
4) disciplinare le sanzioni alternative
fissando i limiti minimi e massimi delle stesse;
i) recepire l’articolo
2-septies della direttiva 89/665/CEE e l’articolo 2-septies della direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini
minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dei citati articoli
2-septies, e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei
citati articoli 2-septies;
l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva
89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il
procedimento;
m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato,
secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l’accordo bonario;
2) prevedere
l’arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
3)
prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di
indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale,
proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente
alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio
arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del
lodo arbitrale.
4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 20, comma 8,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.
5.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dall’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 45. - (Modifica all’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
Parere motivato nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2005/5086)
1. All’articolo 8-novies, comma 4, del decreto- legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
le parole: «in base alle procedure definite dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive
modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai
criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 2009».
Capo III - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO
EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)
Art. 46. - (Costituzione e natura giuridica dei GECT)
1.
I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale,
perseguono l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di
rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.
2.
I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto
pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel
Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato
«Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale, ai sensi dell’articolo 47.
3. Possono essere membri di
un GECT i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento
(CE) n. 1082/2006.
Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT,
per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all’articolo 2, comma
1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La convenzione e lo statuto di
un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006,
sono approvati all’unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai
sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli
organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le
rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi,
sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad
esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del
citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al
GECT:
a) il ruolo di Autorità di gestione, l’esercizio dei compiti del
segretariato tecnico congiunto, la promozione e l’attuazione di operazioni
nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali
comunitari e riconducibili all’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»,
nonché la promozione e l’attuazione di azioni di cooperazione interregionale
inserite nell’ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari;
b) la promozione e l’attuazione di operazioni
inserite nell’ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in
attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni
siano coerenti con le priorità elencate dall’articolo 6 del citato regolamento
(CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre
regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per
tali pro grammi o progetti, con benefìci per i territori nazionali.
5. In
aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la
realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale,
purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale,
nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.
Art. 47. - (Autorizzazione alla costituzione di un GECT)
1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta,
di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia
della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Segretariato generale provvede nel termine di novanta
giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero
degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi
nazionali di politica estera, del Ministero dell’interno per quanto attiene alla
corrispondenza all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero
dell’economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le
norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto
attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione,
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti le compatibilità
comunitarie, del Dipartimento per gli affari regionali per quanto attiene alla
compatibilità con l’interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni,
province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali
eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le
proprie attività.
2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione
dell’autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei
membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede
l’iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Segretariato generale, allegando all’istanza copia autentica
della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività
della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello
statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e
dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del
GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell’avvenuta
iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al
procedimento.
3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono
altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini
previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Copia integrale o parziale di
ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è
rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di
tale copia non può eccedere il costo amministrativo.
4. L’autorizzazione è
revocata nei casi previsti dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1082/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Ferma restando
la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT
riguardino azioni cofinanziate dall’Unione europea, di cui all’articolo 6 del
citato regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto
utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni,
dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla
Guardia di finanza.
6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT
già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello
statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della
convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente
articolo.
Art. 48. - (Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT)
1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e
pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto
finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano
sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all’articolo 47, comma 5.
2. Al
fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e
annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori
inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti
dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di
appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi
dell’Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto
interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale, conformemente a principi contabili internazionali del settore
pubblico.
I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione
e nello statuto le predette norme.
3. Dall’attuazione del presente articolo e
degli articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all’attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Capo IV - DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI
QUADRO ADOTTATE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE
Art. 49. - (Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni
quadro:
a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006,
relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni di confisca;
b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18
dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e
intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate
dell’applicazione della legge;
c) decisione quadro 2008/909/GAI del
Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o
misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione
nell’Unione europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e
c), del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze,
dell’interno e con gli altri Ministri interessati.
3. Il decreto legislativo
di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è adottato, nel rispetto
dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il
termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.
5. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo,
corredato dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro venti giorni.
6. Entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi
del citato comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 50. - (Principi e criteri direttivi per l’attuazione della
decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)
1. Il Governo
adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di
confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché
delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui
non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le
definizioni siano quelle di cui all’articolo 2 della decisione quadro;
b)
prevedere che l’autorità centrale ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2,
della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
c)
prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall’autorità
giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell’articolo
12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione
quadro;
d) prevedere che l’autorità competente a chiedere il riconoscimento e
l’esecuzione ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro sia l’autorità
giudiziaria italiana procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei
provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall’autorità
giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione
giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete
giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorità competente, e
assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano
all’autorità giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticità;
f) prevedere
che l’autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell’ambito di un
procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si
trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente
all’autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di
riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la
possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea,
anche al fine di individuare l’autorità competente;
g) prevedere, nei casi di
inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e
informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini
statistici;
h) prevedere la trasmissione d’ufficio delle richieste
provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell’autorità
giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all’autorità
giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria
dello Stato di emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l’autorità giudiziaria
italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i
reati previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
l)
prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati
diversi da quelli previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro,
l’autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia
incriminabilità;
m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di
impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela
dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l’esecuzione di
provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l’impugnazione non possa mai
concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di
emissione;
n) prevedere che l’autorità giudiziaria, in veste di autorità
competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l’esecuzione di una
decisione di confisca quando:
1) l’esecuzione della decisione di confisca
sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi
di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di
confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione
dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana
e di cambio, l’esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata
in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo
stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina
in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione
dello Stato di emissione;
3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto
dello Stato italiano che impedirebbero l’esecuzione di una decisione di confisca
nazionale dei beni in questione;
4) i diritti delle parti interessate,
compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano,
rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale
impossibilità risulti conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione di
cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti
penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in
territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti
penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori
del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi
degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
o) prevedere che, prima di
rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una confisca richiesta da uno
Stato di emissione, l’autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure
di consultazione con l’autorità competente dello Stato di emissione, anche
tramite l’autorità centrale di cui alla lettera b);
p) prevedere che
l’autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di
esecuzione, possa rinviare l’esecuzione di una decisione di confisca:
1)
quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche
nell’ambito di un procedimento di prevenzione;
2) quando sono stati proposti
i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione
definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di
denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante
dalla sua esecuzione possa superare l’importo specificato nella decisione
suddetta a causa dell’esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato
membro;
4) qualora l’esecuzione della decisione di confisca possa
pregiudicare un’indagine penale o procedimenti penali in corso;
q) prevedere
che l’autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di
emissione, possa convenire con l’autorità dello Stato di esecuzione che la
confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a
quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla
legge;
r) prevedere, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione
quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la
decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il
riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore
o presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sugli immobili o mobili
registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti
uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, con
l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità
previste per i singoli beni sequestrati;
4) sulle azioni e sulle quote
sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro
delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto
dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 170;
s) prevedere che, dopo l’esecuzione delle formalità di
cui alla lettera r), l’ufficiale giudiziario proceda all’apprensione materiale
dei beni con, ove disposta, l’assistenza della polizia giudiziaria; prevedere
altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili
confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
t) prevedere che i
sequestri e le confische disposti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di un
procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell’ambito
di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti
alle lettere q) e r);
u) prevedere la destinazione delle somme conseguite
dallo Stato italiano nei casi previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a)
e b), e dall’articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
v) prevedere
che, nei casi indicati all’articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro,
quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell’articolo 3 della decisione
quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei
beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni
oggetto di confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilità
dello Stato italiano per i danni causati dall’esecuzione di un provvedimento di
confisca richiesto dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione,
l’esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso
degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte
lesa.
2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 51. - (Principi e criteri direttivi per l’attuazione della
decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione
europea incaricate dell’applicazione della legge)
1. Il Governo
adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa
alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le
autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione
della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti
dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g),
nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere
che:
1) per «autorità competente incaricata dell’applicazione della legge»
debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera a), della decisione
quadro;
2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito
dall’articolo 2, lettera b), della decisione quadro;
3) per «operazione di
intelligence criminale » debba intendersi quanto definito dall’articolo 2,
lettera c), della decisione quadro;
4) per «informazione e/o intelligence »
debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera d), della decisione
quadro;
5) per «reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione
quadro 2002/584/ GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di
arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione
nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta
disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto
di identità relativo ai dati personali;
b) prevedere modalità procedurali
affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di
altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni
di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime,
secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della decisione quadro;
c) prevedere
che le informazioni possano essere richieste ai fini dell’individuazione, della
prevenzione o dell’indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di
ritenere che le informazioni e l’intelligence pertinenti siano disponibili in un
altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché
le finalità cui sono destinate l’informazione e l’intelligence nonché il nesso
tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e
dell’intelligence;
d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo
i criteri fissati dall’articolo 6 della decisione quadro;
e) prevedere misure
volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati
personali e della segretezza dell’indagine, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all’articolo 10
della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di
informazioni e di intelligence;
g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati
all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un’autorità competente
possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l’intelligence solo nel caso in
cui sussistano le ragioni indicate all’articolo 10 della medesima decisione
quadro;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione
quadro, che quando le informazioni o l’intelligence richieste da altro Stato
membro siano correlate a un procedimento penale la trasmissione delle stesse da
parte dell’autorità nazionale richiesta sia subordinata all’autorizzazione
dell’autorità giudiziaria procedente;
i) prevedere che autorizzazione analoga
a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l’autorità
nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e
di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi
dell’articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un
procedimento penale.
2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 52. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della
decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali
che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini
della loro esecuzione nell’Unione europea)
1. Il Governo adotta il
decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali
che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini
della loro esecuzione nell’Unione europea, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a), e), f) e g), nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla
decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti:
a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito
all’autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata
ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di
condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al
modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una
traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di
accertarne l’autenticità, all’autorità competente di un altro Stato membro
dell’Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti
condizioni:
1) che l’esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento
sociale della persona condannata;
2) che la persona condannata si trovi sul
territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3) che
la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende,
abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il
proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è
richiesto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
4)
che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con
una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o
congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della
libertà personale della medesima durata;
5) che lo Stato di esecuzione
rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la
decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell’articolo 6 della
decisione quadro;
b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali
prevedere la possibilità per l’autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai
fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna
definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato
alla decisione quadro, dall’autorità competente di un altro Stato membro
dell’Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera a), nonché
alle seguenti:
1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia
punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre
anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle
ipotesi elencate nell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro,
indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi
elencate nell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il
quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca
reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi
costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata
e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con
la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti
stabiliti dall’articolo 8 della decisione quadro;
c) prevedere i motivi di
rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva
trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i
motivi tra quelli indicati all’articolo 9 della decisione quadro e con le
procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed
esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova
trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua
manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11
della decisione quadro;
d) introdurre una o più disposizioni relative al
procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento
all’autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel
rispetto dei principi del giusto processo;
e) prevedere che, a meno che non
esista un motivo di rinvio a norma dell’articolo 11 o dell’articolo 23,
paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento
della sentenza e sull’esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta
giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;
f) prevedere che nel
procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato
di emissione, l’autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della
persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari
provvisorie, anche a seguito dell’arresto di cui alla lettera i), allo scopo di
assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della
sentenza emessa da un altro Stato membro;
g) prevedere, in relazione alle
misure cautelari provvisorie di cui alla lettera f):
1) che esse possano
essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per
l’applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i
limiti previsti dalla medesima legislazione;
2) che il periodo di detenzione
per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato
di emissione;
3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento
della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi
sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il
termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;
h) prevedere che la
polizia giudiziaria possa procedere all’arresto provvisorio della persona
condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della
lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in
attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
i)
prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa
immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione
dell’autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro
quarantotto ore dalla ricezione del verbale d’arresto e che, in caso di mancata
convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;
l)
introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in
consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di
cui alle lettere a) e b);
m) introdurre una o più disposizioni relative al
procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla
lettera b), anche con riferimento all’ipotesi di mancata o parziale esecuzione e
ai benefìci di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione
italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui
agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;
n) introdurre una o più
disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della
liberazione anticipata o condizionale, dell’amnistia, della grazia o della
revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione
quadro;
o) introdurre una o più disposizioni relative all’applicazione del
principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per
l’esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti
privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al
trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo
il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall’articolo
18, paragrafo 2, della decisione quadro;
p) introdurre una o più disposizioni
relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno
Stato membro, in vista dell’esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel
rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con
facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo
strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto
alle lettere g), h), i) ed l);
q) introdurre una o più disposizioni relative
al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere
fornite dall’autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento
attivo e passivo.
2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro
di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da
organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle
risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 53. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata)
1. Il Governo adotta un
decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi generali stabiliti dalla presente legge e con le modalità di cui ai
commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 49.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che
modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e
la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato di
biocidi;
2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto
riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in
occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;
2008/43/CE
della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilità degli esplosivi per uso civile;
2008/62/CE della Commissione,
del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate
di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi
di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
2008/97/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva
96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze
ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni
animali.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la
Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori
dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori
mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore
ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la
direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa
alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di alcune infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione
del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della
Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
2006, concernente la patente di guida (rifusione);
2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);
2007/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione
sul mercato di articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/ CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della
razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio
di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
2007/43/CE del
Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei
polli allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per
quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale
di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore
finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti
preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e
modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di
locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
2007/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva
97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso
in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della
Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull’etichetta di
alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle
previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni
di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce
norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto
dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato
membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della
Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell’allegato II della
direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che
utilizzano aeroporti comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di
armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica
per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
(rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la
direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione,
del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio,
del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le
direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE,
89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/
CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/ 28/CE,
2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/ 89/CE, 2002/60/CE
e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che
modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
2008/90/CE
del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere
raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico
e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante
modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.